Tommaso Gioia: TSO e ordinamento giuridico italiano
L’impellente necessità di riformare il procedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio: le contraddizioni dell’ordinamento giuridico italiano
Le contraddizioni di carattere normativo sono molteplici. Infatti, a partire dalla Costituzione, fino ad arrivare alle ultime pronunce della Cassazione, risulta esserci sempre più contrasto giurisprudenziale. Ma quando un definitivo riassetto normativo sul Trattamento Sanitario Obbligatorio?
- Le previsioni costituzionali
- La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
- Trattamento migliorativo e riabilitante o svilimento della dignità umana?
- Le ulteriori previsioni della Convenzione Europea dei Diritti Umani
- La necessità di una riforma
1. Le previsioni costituzionali
L’istituto del TSO, fin dalla sua introduzione, è stato oggetto di studio da parte di una innumerevole quantità di giuristi, ma il risultato finale è sempre lo stesso ovvero profonda perplessità sulla legittimità di tale trattamento obbligatorio.
Le prime fondamentali incongruenze ci vengono indicate dagli articoli 13 e 32 della Costituzione.
Il quarto comma dell’articolo 13 Cost. chiarisce che “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà”, mentre l’art. 32 Cost. al secondo comma indica che: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Dopo aver letto questi due passaggi costituzionali, ci si rende conto fin da subito di come, nella pratica, non vengano mai rispettati. Di seguito vedremo, infatti, l’incongruenza tra quanto sancito dalla Costituzione e dalla successiva normativa in materia.
2. La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
La fonte primaria dell’utilizzo del TSO si rinviene negli artt. da 33 a 35 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, ovvero la legge del 23 dicembre 1978, n. 833. In realtà, la disciplina sul TSO era già stata introdotta dalla precedente legge 180/1978.
Ai sensi di questa normativa vi è la nota regolamentazione che disciplina l’intero iter da seguire per giungere a un trattamento sanitario obbligatorio.
Nella pratica viene previsto il prelievo forzoso di un soggetto, con l’ausilio delle forze dell’ordine, che non ha subito alcuna condanna e che non ha commesso alcun reato. Da qui emerge quello che potrebbe essere un primo contrasto giurisprudenziale.
3. Trattamento migliorativo e riabilitante o svilimento della dignità umana?
Nella pratica quello a cui conduce la legge 1978 n. 833 è una “terapia” forzosa priva di concreti effetti benefici per il malcapitato individuo.
Il forzato trattamento sanitario potrebbe essere anche un passaggio accettabile solo se conducesse a un mancato danno fisico e a un corretto inserimento sociale e lavorativo.
Nella pratica però i TSO non hanno prodotto effetti migliorativi in nessuna delle persone coinvolte, portandole invece ad una sopravvivenza da emarginato. Si potrebbe quasi parlare di una “fabbrica degli zombie”. Ecco perché pare necessaria una sostanziale revisione della normativa attualmente vigente in materia.
4. Le ulteriori previsioni della Convenzione Europea dei Diritti Umani
Ulteriore (e non secondario) fattore di contrasto tra l’attuale pratica del TSO e la normativa vigente ci viene data dalla Convezione Europea dei Diritti Umani, recepita dagli tutti gli stati membri della comunità europea.
L’art. 3 CEDU, ad esempio, indica che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani o degradanti”, mentre la normativa nazionale vigente consente non solo la cosiddetta “contenzione meccanica” (letti di contenzione, camicie di forza ecc.) ma anche quella chimica (somministrazione forzata di potentissimi sedativi) - evidente atto di tortura e trattamento inumano.
Una serie di altri diritti richiamati dalla CEDU fa pensare alle pratiche disumane utilizzate per la pratica del TSO.
5. La necessità di una riforma
Da quanto dedotto nei paragrafi precedenti, emergono con chiarezza i contrasti tra i principi di buon senso e di civiltà imposti dalla Costituzione a livello nazionale e dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani a livello europeo. Pare quindi necessaria (e urgente) una riforma della legge che disciplina il TSO.
L’istituto del Trattamento Sanitario Obbligatorio, ha da solo manifestato la sua inefficacia anche da un punto di vista terapeutico. Come potrebbe essere altrimenti se si pensa all’invasività e alla prepotenza del procedimento?
Anche per questo, l’auspicata riforma di legge, dovrebbe mirare a rendere il procedimento più mite e più compatibile con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali e con le raccomandazioni della Commissione ONU per i diritti delle persone con disabilità, che escludono in maniera perentoria qualsiasi tipo d’intervento forzoso. L’accesso a questa pratica dovrebbe essere consentito solo per i casi estremi di un reale pericolo imminente per sé o per altri. Si pensi all’ultimo caso di cronaca nazionale relativa al povero prof. Carlo Gilardi, rinchiuso in una RSA contro la sua volontà in seguito a un parere psichiatrico.
Avvocato Tommaso Gioia, Ceglie Messapica (BR) – foro di Brindisi
fondatore del quotidiano giuridico online: officeadvice.it